Questione di ordinaria “malagiustizia”

Una “giustizia lenta”che non decide negli interessi del cittadino, che giustizia è?

Ennesimo capitolo di una pagina di malagiustizia all’italiana. Malagiustizia ordinaria, civile, lenta, lentissima, inguaribilmente in ritardo per un paese “civile” come, non lo è, il nostro.
Se il nostro grado di civiltà si misura -infatti- con il rapporto tra la speditezza dell’attività processuale e il cittadino, noi italiani non siamo certo “il faro” d’Europa.

Si evoca da anni- oramai -della necessità impellente di una riforma della giustizia italiana- in toto -,dei suoi codici e dell’organizzazione interna dei suoi tribunali. Ma alle parole e ai proclami non seguono i fatti.

E sì che di parole e di appelli,ne vengono anche dall’alto ossia dalla prima carica del paese,il Presidente della Repubblica,Giorgio Napolitano.

A farne le spese,come sempre,i cittadini inermi,mai sufficientemente attrezzati a rispondere alle inadeguatezze delle cancellerie,alla lentezza dei processi,all’immobilismo delle sentenze.

E’ ancora una storia di coraggio,quella che vi presentiamo, il capitolo successivo di una storia incredibile di malagiustizia.

Il protagonista si è fatto conoscere nella rete web per la sua storia di mobbing affettivo e psicologico e di ordinaria malagiustizia che sta subendo da un tribunale civile di questo paese.

La sua, è la storia di un padre separato che non vede il figlio minore da più di un anno,per chiari ed evidenti motivi che anche il tribunale ha appurato (il “plagio” della madre nei confronti del figlio e ai danni del padre) e che è coinvolto in una separazione giudiziale ad alta conflittualità dai primi mesi del 2005. Separazione,che ha significato,solo per lui, un forzato impoverimento e una durissima “battaglia” in tribunale.

Da allora, dalla sentenza dell’udienza presidenziale (ndr preliminare), il nostro, sta versando obbligatoriamente il lauto,macroscopico assegno di mantenimento di 4000 euro alla ex moglie e di 1000 euro al figlio minore. Ha lasciato la casa di sua proprietà, all’ex moglie in quanto essa è stata designata ab initio come genitore affidatario del minore.

Il nostro, dopo aver pagato l’assegno di mantenimento all’ex moglie nullafacente (detentrice di una pensione INPS di 750 euro perché già pensionata all’età di 39 anni e proprietaria di un immobile), versato la quota del mutuo restante sulla casa coniugale e di proprietà dell’uomo,pagate le spese scolastiche della scuola privata del minore (siamo nell’ordine dei 12000 euro l’anno) e pagato l’affitto della casa dove egli vive dalla separazione,è giunto al collasso. Mese dopo mese, a due anni e mezzo dalla sentenza di separazione.

Il tribunale che ha il compito di dirimere la causa ha respinto- inspiegabilmente- i continui solleciti da parte dell’avvocato dell’uomo che chiedeva di rivedere cifre ed emolumenti, pena la sua “sopravvivenza”; ha cambiato insperabilmente il giudice istruttorio (che aveva emesso questa sentenza così vessatoria) e lo ha trasferito ad altro ufficio per chiari ed evidenti motivi.

Chissà, su quanti e quali cittadini e vite travagliate la sua scure aveva colpito senza possibilità di appello!

Fortunatamente, poi, viste le anomalie di certi comportamenti del minore in questione, ha pensato bene di stabilire una CTU sulle capacità genitoriali della madre, sullo stato psicologico del minore che non incontrava più il padre da mesi e mesi.

La perizia svolta da uno dei professionisti più affermati dell’ambito psichiatrico e psicologico ha stabilito che il padre è il genitore più idoneo dal punto di vista sia affettivo che sociale per l’affidamento del minore; che la madre è istillatrice di una sindrome comunemente chiamata PAS (sindrome di alienazione genitoriale) e che il minore non vede il padre perché è stato proprio manipolato dalla madre con cui egli vive.

Un minore, condizionato,sottoposto ad un grave lavaggio del cervello dalla madre e inserito in maniera drastica nel conflitto della separazione.

Il figlio ne è risultato, provato, coartato nella sua volontà e con gravi sensi di colpa per le scelte – che di fatto – ha evidenziato con il suo comportamento.

Dunque, un figlio manipolato,una madre affidataria inidonea e immatura e un papà alienato come padre ma idoneo all’affidamento: questi i risultati in sintesi della perizia che hanno portato il nuovo giudice a questa sentenza.

“Il G.I.a scioglimento della riserva,letti e esaminati gli atti di causa,valutata la CTU e le relazioni dei CTP e dei servizi sociali, ritenuto che dalle risultanze della CTU emerge un grave disagio psicologico per il minore che necessità di interventi immediati di sostegno;… che emerge altresì una consistente distanza emotiva tra il minore e il padre, anche in ragione dell’età del minore, non consente un cambio di affidamento o anche solo di domiciliazione… affida il minore al Servizio Sociale territorialmente competente… per consentire allo stesso Servizio di offrire al minore il sostegno psicologico che dovrebbe poi essere esteso all’intero nucleo familiare….”

Insomma, dopo due anni e mezzo di causa civile,il giudice,tenuto conto l’età del minore e gli sporadici rapporti tra padre e figlio ha inteso togliere l’affidamento alla madre e concederlo ai servizi sociali lasciando la domiciliazione del ragazzo presso la madre.

L’intenzione del giudice è di ripristinare al più presto il rapporto padre-figlio,permettendo che questi sia aiutato con opportune sedute di psicoterapia e con i colloqui con gli operatori dei servizi.

Ma può bastare,secondo voi,questa sentenza, a distanza di due anni e mezzo di attività processuale?

Per rispondere a questa domanda occorre rispondere anche ai seguenti interrogativi. E’ stato valutato bene- da chi è proposto a giudicare- che lasciando il minore presso la madre l’opera di demolizione del padre non abbia mai fine? E’ stato valutato bene perché la madre sia stata pensionata all’età di trentanove anni? Per quali patologie? Sono stati valutati gli emolumenti che la donna riceve a distanza di due anni e mezzo dalla separazione che hanno forzatamente impoverito solo ed esclusivamente le tasche dell’uomo?

Ed inoltre, cosa potranno fare i servizi sociali con una madre oppositiva a qualsiasi intervento,interessata a ottenere solo ed esclusivamente il proprio tornaconto economico?

Il quadro che si dipinge è sconfortante e il cittadino inerme ne fa le spese con l’avallo della giustizia che con la sua lentezza, ha lasciato inalterate le disposizioni iniziali senza risolvere,mediare,giudicare secondo giustizia.

Chi ne esce vinto non è solo il cittadino che deve combattere la sua battaglia in tribunale, anno dopo anno, sentenza dopo sentenza, giudice dopo giudice, ma è il sistema paese dove la Giustizia “se la incontriamo” nelle aule dei tribunali,poveri noi ,potrebbe essere proprio così.

Una questione strettamente personale di ordinaria malagiustizia.

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