Vi ricordate del macchinista di trenitalia licenziato?
settembre 15, 2008 1:15 pm Cronaca, Giustizia
Petizione online, richiesta reintegro del Rls Dante De Angelis al suo posto di lavoro di macchinista.
Chi vuole aderire all’appello, invii, nome, cognome, azienda, qualifica, città, alla seguente email: bazzoni_m@tin.it
Spett.le Trenitalia Spa, Vi chiediamo il reintegro immediato del macchinista, nonchè Rls, Dante De Angelis.
Questo è un attacco a tutti gli Rls d’italia.
Dante De Angelis ha solo ricordato che lo spezzamento degli Eurostar a Milano il 14 e il 22 luglio scorsi, sono stati degli incidenti molto pericolosi, e un campanello d’allarme, che pone con forza all`attenzione di tutti la questione della manutenzione, della progettazione e dei controlli sugli Etr.
Non bisogna dimenticare che anche l’amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato Mauro Moretti, “ammise” in qualche maniera la questione, in un comunicato Fs : http://www.fsnews.it/fsnews/v/
Se adesso un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, non si può più permettere neanche di andare in assemblea, e dire i problemi che ci sono per la sicurezza sul lavoro nella sua azienda, che in questo caso riguardano anche tutti i cittadini, dato che i treni, bene o male, li prendiamo tutti, significa che siamo messi davvero male.
Inoltre, è inammissibile che un licenziamento venga comunicato a voce.
Gli è stato comunicato ieri 15 agosto 2008, mentre si era recato a lavoro per prendere regolarmente servizio (non ha ancora ricevuto la lettera di licenziamento che potra’ vedere solo lunedi 18 agosto, dato che è stata notificata in giorni festivi e giace attualmente presso gli uffici comunali)
Marco Bazzoni, Andrea Coppini, Mauro Marchi-Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Claudio Gandolfi-Edile.
Email: bazzoni_m@tin.it
apache :
Date: settembre 16, 2008 @ 15:09
Licenziamento non disciplinare:
Deve essere intimato necessariamente per iscritto, pena l’inefficacia del provvedimento. Secondo costante giurisprudenza, infatti, la forma scritta del licenziamento è richiesta ad substantiam, in base all’art. 2 della legge n. 604/66, anche dopo la riformulazione di questa norma operata con la legge n. 108/90.
Il licenziamento produce i suoi effetti quando giunge a conoscenza del lavoratore. In particolare l’art. 2 della legge n. 604/1966 esige che lo scritto, da utilizzare come strumento di comunicazione, non solo sia espressamente diretto all’interessato, ma sia anche a lui consegnato, con la conseguenza che è inidonea a realizzare la comunicazione scritta voluta dalla legge la conoscenza che il lavoratore abbia avuto altrimenti del licenziamento.
Ciò comporta che, maggior parte dei casi, la lettera di licenziamento assuma la forma di una raccomandata, consegnata direttamente all’interessato (raccomandata a mano) o a mezzo posta (raccomandata con ricevuta di ritorno), presso la sua residenza o il suo domicilio. Finché la comunicazione è meramente orale, il lavoratore resta dipendente in forza presso il datore di lavoro, ed è tenuto a presentarsi sul luogo di lavoro, potendo rappresentare le assenze non giustificate (senza certificati medici) un giustificato motivo di licenziamento.
Il licenziamento dispiega i suoi effetti quando la lettera con cui è intimato perviene all’indirizzo del lavoratore (articolo 1335 c.c.).
Lo scritto con cui è intimato il licenziamento potrebbe non contenere alcun riferimento ai motivi del provvedimento datoriale. In questo caso il lavoratore può richiedere – nel termine di 15 giorni – i motivi del licenziamento, richiesta cui il datore di lavoro deve rispondere entro i successivi sette giorni, pena l’inefficacia del provvedimento. Anche la comunicazione dei motivi deve, a pena di inefficacia, rivestire la forma scritta.
I motivi comunicati in questa fase dal datore di lavoro non sono modificabili successivamente.
Licenziamento disciplinare:
In caso di licenziamento disciplinare, la procedura da seguire è quella prevista dallo Statuto dei lavoratori per il corretto esercizio del potere disciplinare (art. 7 legge 300 del 1970). Al datore di lavoro sono posti vari obblighi, tra i quali assumono rilevanza centrale:
la predisposizione di un codice disciplinare che individui le infrazioni e le relative sanzioni (di norma si tratta di un estratto del contratto collettivo di settore). Non è necessario elencare i comportamenti comunemente avvertiti come antisociali e/o previsti dalla legge come reato, in quanto il dipendente non può non sapere che un comportamento considerato illecito dalla legge può essere sanzionato anche in azienda.
la pubblicazione del codice disciplinare, da effettuarsi esclusivamente mediante affissione dello stesso in luogo accessibile a tutti i dipendenti
la contestazione per iscritto dell’addebito. La contestazione deve rispettare alcuni principi:
Immediatezza: l’addebito va contestato prima possibile, e in ogni caso entro il termine stabilito dal contratto collettivo. Per la Cassazione, l’immediatezza è presupposto di legittimità del provvedimento.
Specificità: i fatti vanno individuati in modo preciso, per consentire una difesa puntuale.
Immutabilità: il fatto risultante dalla contestazione non può essere successivamente modificato.
Contestato l’addebito, il datore deve consentire l’esercizio del diritto di difesa da parte del prestatore, che deve essere sentito qualora ne faccia richiesta. Il licenziamento disciplinare non può essere intimato prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione.
Per approfondire, vedi la voce Potere disciplinare (diritto del lavoro).
Impugnazione del licenziamento:
Il licenziamento non sorretto da giusta causa o giustificato motivo, o intimato senza rispetto della prescritta procedura, o contrario a norme imperative (es. perché discriminatorio, o comminato nei periodi in cui non è possibile recedere per tutela della lavoratrice madre) può essere impugnato.
L’impugnazione è di norma proposta dal lavoratore personalmente, ovvero dal sindacato cui questi è iscritto o da un legale munito di procura speciale. Per impugnare il licenziamento è sufficiente qualsiasi atto scritto (di norma una lettera) con cui il lavoratore comunichi al datore di lavoro la sua intenzione di contestare la legittimità del provvedimento espulsivo.
Tale impugnazione deve avvenire entro il termine di sessanta giorni dalla data del licenziamento ovvero dalla successiva data di comunicazione dei motivi, qualora richiesti (art. 6 l. 604/66). Il termine ha natura decadenziale: se il licenziamento non è impugnato, si decade dalla possibilità di richiedere al Giudice del lavoro l’accertamento della illegittimità del provvedimento datoriale e la conseguente condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno.
Impugnato per tempo il licenziamento, il lavoratore ha cinque anni di tempo (termine prescrizionale) per iniziare la causa contro il datore di lavoro, cioè per impugnare giudizialmente il licenziamento, con ricorso al Tribunale in funzione di Giudice del lavoro. Sotto il profilo procedurale, trovano applicazione le norme sul processo del lavoro, compresa la necessità di dar corso al tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale o amministrativa.