Questione di ordinaria “malagiustizia”

Una “giustizia lenta”che non decide negli interessi del cittadino, che giustizia è?

Ennesimo capitolo di una pagina di malagiustizia all’italiana. Malagiustizia ordinaria, civile, lenta, lentissima, inguaribilmente in ritardo per un paese “civile” come, non lo è, il nostro.
Se il nostro grado di civiltà si misura -infatti- con il rapporto tra la speditezza dell’attività processuale e il cittadino, noi italiani non siamo certo “il faro” d’Europa.

Si evoca da anni- oramai -della necessità impellente di una riforma della giustizia italiana- in toto -,dei suoi codici e dell’organizzazione interna dei suoi tribunali. Ma alle parole e ai proclami non seguono i fatti.

E sì che di parole e di appelli,ne vengono anche dall’alto ossia dalla prima carica del paese,il Presidente della Repubblica,Giorgio Napolitano.

A farne le spese,come sempre,i cittadini inermi,mai sufficientemente attrezzati a rispondere alle inadeguatezze delle cancellerie,alla lentezza dei processi,all’immobilismo delle sentenze.

E’ ancora una storia di coraggio,quella che vi presentiamo, il capitolo successivo di una storia incredibile di malagiustizia.

Il protagonista si è fatto conoscere nella rete web per la sua storia di mobbing affettivo e psicologico e di ordinaria malagiustizia che sta subendo da un tribunale civile di questo paese.

La sua, è la storia di un padre separato che non vede il figlio minore da più di un anno,per chiari ed evidenti motivi che anche il tribunale ha appurato (il “plagio” della madre nei confronti del figlio e ai danni del padre) e che è coinvolto in una separazione giudiziale ad alta conflittualità dai primi mesi del 2005. Separazione,che ha significato,solo per lui, un forzato impoverimento e una durissima “battaglia” in tribunale.

Da allora, dalla sentenza dell’udienza presidenziale (ndr preliminare), il nostro, sta versando obbligatoriamente il lauto,macroscopico assegno di mantenimento di 4000 euro alla ex moglie e di 1000 euro al figlio minore. Ha lasciato la casa di sua proprietà, all’ex moglie in quanto essa è stata designata ab initio come genitore affidatario del minore.

Il nostro, dopo aver pagato l’assegno di mantenimento all’ex moglie nullafacente (detentrice di una pensione INPS di 750 euro perché già pensionata all’età di 39 anni e proprietaria di un immobile), versato la quota del mutuo restante sulla casa coniugale e di proprietà dell’uomo,pagate le spese scolastiche della scuola privata del minore (siamo nell’ordine dei 12000 euro l’anno) e pagato l’affitto della casa dove egli vive dalla separazione,è giunto al collasso. Mese dopo mese, a due anni e mezzo dalla sentenza di separazione.

Il tribunale che ha il compito di dirimere la causa ha respinto- inspiegabilmente- i continui solleciti da parte dell’avvocato dell’uomo che chiedeva di rivedere cifre ed emolumenti, pena la sua “sopravvivenza”; ha cambiato insperabilmente il giudice istruttorio (che aveva emesso questa sentenza così vessatoria) e lo ha trasferito ad altro ufficio per chiari ed evidenti motivi.

Chissà, su quanti e quali cittadini e vite travagliate la sua scure aveva colpito senza possibilità di appello!

Fortunatamente, poi, viste le anomalie di certi comportamenti del minore in questione, ha pensato bene di stabilire una CTU sulle capacità genitoriali della madre, sullo stato psicologico del minore che non incontrava più il padre da mesi e mesi.

La perizia svolta da uno dei professionisti più affermati dell’ambito psichiatrico e psicologico ha stabilito che il padre è il genitore più idoneo dal punto di vista sia affettivo che sociale per l’affidamento del minore; che la madre è istillatrice di una sindrome comunemente chiamata PAS (sindrome di alienazione genitoriale) e che il minore non vede il padre perché è stato proprio manipolato dalla madre con cui egli vive.

Un minore, condizionato,sottoposto ad un grave lavaggio del cervello dalla madre e inserito in maniera drastica nel conflitto della separazione.

Il figlio ne è risultato, provato, coartato nella sua volontà e con gravi sensi di colpa per le scelte – che di fatto – ha evidenziato con il suo comportamento.

Dunque, un figlio manipolato,una madre affidataria inidonea e immatura e un papà alienato come padre ma idoneo all’affidamento: questi i risultati in sintesi della perizia che hanno portato il nuovo giudice a questa sentenza.

“Il G.I.a scioglimento della riserva,letti e esaminati gli atti di causa,valutata la CTU e le relazioni dei CTP e dei servizi sociali, ritenuto che dalle risultanze della CTU emerge un grave disagio psicologico per il minore che necessità di interventi immediati di sostegno;… che emerge altresì una consistente distanza emotiva tra il minore e il padre, anche in ragione dell’età del minore, non consente un cambio di affidamento o anche solo di domiciliazione… affida il minore al Servizio Sociale territorialmente competente… per consentire allo stesso Servizio di offrire al minore il sostegno psicologico che dovrebbe poi essere esteso all’intero nucleo familiare….”

Insomma, dopo due anni e mezzo di causa civile,il giudice,tenuto conto l’età del minore e gli sporadici rapporti tra padre e figlio ha inteso togliere l’affidamento alla madre e concederlo ai servizi sociali lasciando la domiciliazione del ragazzo presso la madre.

L’intenzione del giudice è di ripristinare al più presto il rapporto padre-figlio,permettendo che questi sia aiutato con opportune sedute di psicoterapia e con i colloqui con gli operatori dei servizi.

Ma può bastare,secondo voi,questa sentenza, a distanza di due anni e mezzo di attività processuale?

Per rispondere a questa domanda occorre rispondere anche ai seguenti interrogativi. E’ stato valutato bene- da chi è proposto a giudicare- che lasciando il minore presso la madre l’opera di demolizione del padre non abbia mai fine? E’ stato valutato bene perché la madre sia stata pensionata all’età di trentanove anni? Per quali patologie? Sono stati valutati gli emolumenti che la donna riceve a distanza di due anni e mezzo dalla separazione che hanno forzatamente impoverito solo ed esclusivamente le tasche dell’uomo?

Ed inoltre, cosa potranno fare i servizi sociali con una madre oppositiva a qualsiasi intervento,interessata a ottenere solo ed esclusivamente il proprio tornaconto economico?

Il quadro che si dipinge è sconfortante e il cittadino inerme ne fa le spese con l’avallo della giustizia che con la sua lentezza, ha lasciato inalterate le disposizioni iniziali senza risolvere,mediare,giudicare secondo giustizia.

Chi ne esce vinto non è solo il cittadino che deve combattere la sua battaglia in tribunale, anno dopo anno, sentenza dopo sentenza, giudice dopo giudice, ma è il sistema paese dove la Giustizia “se la incontriamo” nelle aule dei tribunali,poveri noi ,potrebbe essere proprio così.

Una questione strettamente personale di ordinaria malagiustizia.

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3 commenti

  1. Scusa, ma non ho capito molto bene lacontroversia….
    Intanto vogliono riformare la giustizia e tutti dicono di no che cosi va bene… poi dicono che invece va male …. poi finisco dentro uomini della sinistra , Di Pietro gli viene chiesto di chiarire , e ops … a tutti ri d’accordo a riformare la giustizia…. ma questo caso è emblematico ….

    Ogni tanto faccio la scimmietta ….. perchè non capisco e non mi si vuole far capire ….

    Ciao

  2. Così all’ingiustizia subìta si aggiunge sempre altra ingiustizia: è la regola !!

    Questa è la mia storia collegata al Mobbing/Bossing Strategico subito da mia moglie Mirella D’Amico ad opera della Marina Militare ed Inail grazie alla totale indifferenza operata dalla Procura della Spezia sin dal 2000 e, ad oggi, ancora ha sui suoi tavoli procedimenti penali nonostante non abbia mai azionato quelli relativi alle lesioni ed ai maltrattamenti eseguiti dal datore di lavoro risultato colpevole dinanzi al Giudice del lavoro spezzino ed al Giudice penale. Vedasi nella sezione mobbing la relativa storia vera barbarie istituzionale.

    La Spezia 3 Luglio 2007

    E.mail inviata alla Procura Generale di Genova, di Torino ed al CSM.

    A mio modesto avviso, una tremenda ingiustizia per punire chi osa scrivere contro Giudici giudizi severi per le loro omissive azioni penali.

    Il Consiglio Superiore della Magistratura e le Procure Generali di Genova e di Torino non possono continuare a non vedere, non parlare e non sentire:
    urge un Vostro fattivo e concreto intervento atto a ristabilire la giustizia penale che viene negata pervicacemente dalla locale Procura che non ha mai inteso agire per maltrattamenti e lesioni ancorchè largamente provate.

    La Procura della Spezia procede continuando ad archiviare i maltrattamenti altamente lesivi inferti reiteratamente con cattiveria e prevaricazione inaudita, nonostante il Giudice del lavoro della Spezia ed il Tribunale penale della Spezia condannano senza appello i comportamenti lesivi posti in essere da uomini ben identificabili nelle relative denunce depositate da Mirella D’Amico; provvedimenti supportati anche da due provvedimenti emessi dall’Autorità Garante per violazione della privacy; con la sen. n.d. n.513/04; sent. n. 294/05 e sent. penale n. 10019/07 del 30.03.07. Nonostante quanto sopra, la Procura spezzina tramite il PM procedente che mi rinvia per una diffamazione che di fatto non vi è mai stata in quanto le frasi ritenute ingiuriose erano dirette per reazione a dei pubblici ufficiali che si sono macchiati di reati altamente riprovevoli e lesivi azionati contro mia moglie. Hanno trovato un Giudice penale di Pace che mi ha condannato senza che fossero state analizzate le prove specifiche che ho portato per la mia difesa, una tra tutte, le certificazioni specialistiche redatte da un professionista serio che avrebbe collegato le stesse alla patologia che mi si è sviluppata a causa proprio degli eventi lesivi che hanno colpito la mia famiglia.

    Per la Procura spezzina invece manca sempre un elemento soggettivo per ravvisare il dolo che [ macroscopicamente emerge] non ravvisando mai nemmeno alcuna colpa o omissione [art.40 e 41 c.p.] continuando ad ignorare quanto sentenziato dalla cassazione penale in merito al mobbing o ad azioni illegittime poste in essere in modo sistematico e continuativo come nel caso di mia moglie che sono di fatto veri e propri maltrattamenti psicofisici.

    CHIEDO che se questo è il modo corretto di applicare la Giustizia allora qui ci vogliono le pistole in quanto ritengo che ad un fatto ingiusto precedentemente subito da un infame datore di lavoro, ora, con la condanna del G.d.P.P. della Spezia si aggiunge di fatto barbarie alla barbarie.

    E, mentre il giudice dott. Faravino non ritiene di liquidare nulla alle parte civili costituitesi nel proc. pen. n. 392/07 sent. n. 10019/07 del 30.03.07 nonostante nella stessa sia stata prodotta prova di una lesione coniugale subita e nonostante lo stesso ben argomenta sul danno;

    il G.d.P.P dott. Vincenzo Manna mi condanna ad un risarcimento di circa 24.000,00 lasciando aperto una causa civile per 150.000,00, [ pazzesco!! ].

    Dove si trova un po di giustizia, quale è il metro che si usa o meglio, perchè il maglio della giustizia si abbatte solo contro di me??

    A codesta spett.le Procura Generale di Genova invio la presente mia memoria depositata in udienza al fine di porLa in condizione di meglio capire l’ingiustzia che si subisce dal 1999/2000 per non aver la locale Procura azionata la doverosa azione penale nei confronti dei colpevoli di mobbing: mobbing che dal Giudice di pace dott. Manna Vincenzo non è stato minimamente preso in considerazione nonostante in atti versa la sentenza N.D. n. 513/04 del giudice del lavoro nella quale si acclara una lesione psicofisica enorme imputabile alla violazione dell’art 2087 c.c. da parte datoriale.

    Io mi vergogno [ e spero lo facciate anche Voi ] che ci possano essere due pesi e quaranta misure solo per continuare a denegare la giustizia prima solo a Mirella D’Amico ed ora anche a Nunzio Cifelli, due pezzi di merda, evidentemente, da sacrificare ad un sistema altamente lesivo e quindi delinquenziale posto in essere da diverse amministrazioni di uno Stato caino: Marina Militare ed Inail.

    Voi, spettabilissime persone, lavorate forse per dare parvenza di legalita” a questo sistema ???

    Cordiali saluti

    Nunzio Cifelli

    La seguente memoria difensiva è stata depositata in udienza il 28 Giugno 2007.

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    TRIBUNALE della SPEZIA

    Memoria difensiva redatta ai sensi dell’art. 121 c.p.p.

    presentata in udienza al Giudice di Pace dott. Vincenzo Manna

    da Nunzio CIFELLI

    Imputato nel procedimento N. 198/04 R.G.G.d.P e N. 948/04 R.GP.M.

    Ho deciso di redigere la presente memoria affinchè rimangano chiare le motivazioni che mi hanno indotto a scrivere il fax che ha dato origine al presente processo penale. Con essa non intendo esimermi dal rendere dichiarazioni che, considerata la mia naturale tensione ed emotività, potrebbero essere non sufficientemente esaustive e chiarificatrici.

    Premesso che nel rapporto tra p.a. e cittadini assume fondamentale importanza la norma dell’art.4 del Dlg n.288/1944, la quale fornisce tutela al privato destinatario del potere amministrativo sfociato nell’illegittimità (c.d. reazione legittima

  3. TRIBUNALE DELLA SPEZIA
    Sezione Monocratica
    in funzione di Giudice di Appello

    Difensore fiduciario di Nunzio CIFELLI, nato ad Isernia in data 28 luglio 1948 ed ivi residente Largo Padre Giacinto n. 1, propongo

    APPELLO

    avverso: sentenza n. 131/07 del 28 giugno 2007 n. 198/04 Reg. Gen. G.d.P., emessa dal Giudice di Pace della Spezia, Seziona Penale, Dott. Vincenzo MANNA (proc. n.948/04-bis R.G.n.r.), depositata in data 17.07.2007, con la quale è stata inflitta allo stesso condanna alla pena di euro 1.200,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, per i fatti di cui al capo d’imputazione, oltre al pagamento delle spese processuali.
    Lo stesso, inoltre, è stato condannato al risarcimento dei danni arrecati alle parti civili costituite Pietro CIMINO, Stefano TOGO e Ciro GALASSO, da liquidarsi in separata sede, oltre al pagamento di una provvisionale fissata in euro 5.000,000 (cinquemila) a favore di ciascuna delle parti civili, nonché al pagamento delle spese di costituzione di parte civile liquidate in €. 1.713,00 oltre IVA e CPA e spese generali per ciascuna delle parti Pietro CIMINO e Stefano TOGO ed €. 2.738,00 oltre IVA , CPA e spese generali per la parte civile Pietro GALASSO.
    Ai sensi dell’art. 37, 1° comma D.Lgs. n. 274/2000, si dichiara di impugnare espressamente anche il capo della sentenza relativo alla condanna, anche generica, al risarcimento del danno.

    L’appello si rivolge contro tutti i capi e punti della decisione del Giudice di Pace della Spezia, dei quali chiedo l’integrale riforma per i seguenti

    MOTIVI

    CARENZA, INSUFFICIENZA, CONTRADDITTORIETA’ ED ILLOGICITA’ DELLA MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA PENALE RESPONSABILITA’ DELL’APPELLANTE.

    La sentenza impugnata è affetta da grave ed insanabile vizio della motivazione nella parte in cui non dà contezza dei motivi per i quali il Giudice di prime cure addiviene ad un giudizio di colpevolezza dell’imputato omettendo di tenere in idonea considerazione tutti gli elementi emersi nel corso della complessa istruzione dibattimentale.
    I fatti per cui è processo trovano scaturigine da una comunicazione via fax inviata dall’imputato Nunzio CIFELLI a più uffici e, segnatamente, al CSM Marina Ammiraglio di Squadra Sergio BIRAGHI, al Maricircoli di Roma e per conoscenza al Circolo Sottufficiali di La Spezia, avente ad oggetto una pluralità di militari, tra i quali le odierne parti civili.
    In tale comunicazione via fax venivano usate espressioni forti, accese, rabbiose contro i militari che a vario titolo si erano macchiati di condotte illegittime ed antisociali, poi giudicate dal Tribunale della Spezia, Sezione Lavoro, mobbing nei confronti della ex moglie del Sig. CIFELLI, la Sig.ra Mirella D’AMICO.
    Prima di verificare la portata delle frasi giudicate offensive e le persone a cui eventualmente queste si riferivano, però, è necessario un excursus storico degli antefatti che hanno portato il CIFELLI a scrivere tale missiva ed a indirizzarla ai comandi sopra citati.
    Il corso di tutto il dibattimento, ma anche delle Indagini Preliminari, è stato costellato dal tentativo per la difesa del CIFELLI di far contestare allo stesso l’aggravante di cui all’art. 595, 2° comma c.p. sul fatto derterminato e dalla resistenza oltre ogni ragionevole limite delle parti civili e del PM di non ammettere tale contestazione.
    Ciò perché l’assunto avrebbe comportato l’ammissione della exceptio veritatis per l’imputato che sarebbe stato chiamato a provare la veridicità di quanto andava affermando.
    E tale eventualità spaventava e spaventa tuttora le parti civili.
    Certo, On.le Giudice del Tribunale della Spezia in funzione di Giudice di Appello, perché la storia che si cela dietro questo procedimento penale forse è una della più nere della Marina Militare avvenute nella città della Spezia!
    Il tutto parte da condotte vessatorie, arroganti, intimidatorie, lesive della personalità umana e della dignità di donna poste in essere in varie riprese da appartenenti alla Marina Militare, nei confronti della Sig.ra Mirella D’AMICO, sul posto di lavoro.
    Condotte vergognose ed ignobili che hanno portato la Dott.ssa Fortunato del Tribunale della Spezia, quale Giudice di Lavoro a scrivere nella sentenza n. 294/05: “…ritiene questo Giudice che la Sig.ra D’AMICO sia stata vittima di un processo denigratorio della sua personalità morale attraverso le frasi ingiuriose quali risultano dalle testimonianze precedentemente indicate e i comportamenti così come sono stati descritti che risultano antigiuridici anche singolarmente considerati e a maggior ragione se valutati nel loro insieme rendono evidente la volontà persecutoria in suo danno. Si tratta di condotte contrarie ai più elementari canoni di buona fede e correttezza contrattuale, scientemente realizzate per mortificare la lavoratrice dimostrando che ella conta così poco da non meritare neppure di essere informata su scelte che la riguardano direttamente.”
    Ed ancora : “…è la prima volta che questo Giudice in 20 anni di lavoro vede un accanimento così pervicace nei confronti di una lavoratrice da parte di funzionari della P.A. che si rifiutano anche di adempiere l’ordine del Giudice”.
    Il dibattimento, che era inizialmente partito da un DIKTAT delle parti civili e del Giudice di Pace tendente a vietare tassativamente qualsiasi ammissione probatoria sui fatti che sarebbero stati a fondamento della reazione del Sig. CIFELLI, in realtà, nel prosieguo, proprio su richiesta delle stesse parti civili è stato incentrato proprio sugli argomenti dai quali trae scaturigine la comunicazione via fax del 28.05.2004.
    Dunque, una serie di produzioni vietate al momento dell’ammissione dei mezzi istruttori, sono parse degne di essere analizzate nel corso del dibattimento, ma sono state vietate al solo imputato dal Giudice di prime cure in quanto proposte tardivamente (sic!).
    E ciò è avvenuto anche all’ultima udienza, allorquando l’imputato ha presentato una memoria ex art. 121 c.p.p. con numerosi e fondamentali allegati ed il Giudicante, su eccezione delle parti civili, ha espunto i documenti allegati alla memoria, sul presupposto che tali produzioni apparivano ormai tardive.
    Detta ordinanza ha leso senza dubbio il diritto della difesa dell’imputato volto a provare i fatti riguardanti la propria estraneità al reato e/o circostanze giustificative o attenuanti la propria condotta ed in questa sede se ne denuncia l’illegittimità ex art. 178 lett. c) c.p.p., in riferimento all’art. 179 c.p.p..
    Tornando, però, alla fase dibattimentale in essa sono emersi numerosi elementi che, se debitamente valutati, avrebbero portato ad una sentenza diametralmente opposta a quella che si impugna.
    Per facilità espositiva è bene principiare la narrazione dalla condotta accertata in fase dibattimentale e relativa al Sig. Stefano TOGO.
    a) POSIZIONE DEL SIG. STEFANO TOGO;
    Egli, dal mese di giugno 2001, rivestiva la qualifica di Presidente del Circolo Sottufficiali della Spezia.
    In tale qualità inviava in data 18.02.2004 lettera al CIFELLI (ex sottufficiale della Marina Militare in pensione) di sollecito per il pagamento della quota associativa (come ad altri 207 soci morosi – il CIFELLI era il n. 45).
    In data 25.03.2005, a seguito di un fax di protesta del Sig. CIFELLI ove lo stesso chiedeva spiegazioni della ragione per cui la sua ex moglie D’AMICO Mirella aspettasse ancora giustizia, il Ministero della Difesa chiedeva informazioni al Togo, in qualità di Presidente del Circolo Sottufficiali, di tale malcontento.
    Il CIFELLI, comunque, pagò la sua quota associativa annua (di € 72,00) versando erroneamente 10 euro in più, che gli vennero restituiti.
    In seguito a ciò, in data 28 maggio 2004, il CIFELLI dopo un ulteriore silenzio circa la situazione giuridica e lavorativa della propria moglie, inviò il famoso fax per cui oggi è processo.
    In dibattimento è emerso che il Sig. Stefano TOGO all’epoca in cui era Presidente del Circolo Sottufficiali, inviò una missiva in data 22.1.2003 al Garante per la Privacy, On.le Stefano RODOTA’, nella quale ebbe a dichiarare che nessun certificato medico relativo alla Mirella D’AMICO fosse stato mai inviato all’INAIL, contrariamente al vero, poiché è stato accertato che il Circolo Sottufficiali quanto era Presidente il Sig. Nello CASSANDRA trasmise indebitamente n. 65 certificati medici riguardanti la D’AMICO all’INAIL determinando una violazione della legge sulla privacy ed il successivo rigetto della domanda di infortunio professionale dalla stessa lamentato.
    Su tale episodio vi è stata anche una denuncia penale della Sig.ra D’AMICO, che in passato aveva rivestito il ruolo di Segretaria Economa presso il Circolo Sottufficiali, contro i responsabili dello stesso e segnatamente contro Nello CASSANDRA e Stefano TOGO.
    Dalle risultanze di tale procedimento penale è emerso che effettivamente le condotte lamentate dalla D’AMICO e dal CIFELLI furono tenute, solo che mentre la posizione del CASSANDRA (in relazione al reato di cui all’art. 35, co 2, L. 676/96, attualmente previsto dall’art. 167, co 2, D.Lgs. 196/2003) fu archiviata per intervenuta prescrizione per decorso del tempo, quella del TOGO fu archiviata per insussistenza del fatto poiché secondo il GIP nelle due lettere (6.2.2001 e 27.3.2001) non vi sarebbe stato alcun riferimento ai certificati medici allegati.
    Dunque, è stato accertato che l’indebita trasmissione di certificati medici all’INAIL vi fu da parte del Circolo Sottufficiali e che il TOGO affermò, nella risposta, una circostanza non vera, negando l’evento, anche se non lo fece dolosamente.
    Il fatto che ciò non sia stato considerato penalmente rilevante da parte del GIP non vuol dire che il TOGO non abbia commesso un errore nell’inviare tale comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali che ne chiedeva notizia, innescando la rabbia del Sig. CIFELLI che sapeva che l’invio dei n. 65 certificati medici all’INAIL era avvenuto.
    Conseguentemente, il fatto ingiusto altrui determinato da una comunicazione falsa avente natura colposa e non dolosa (il TOGO, infatti, avrebbe potuto chiedere al CASSANDRA se l’invio dei certificati fosse effettivamente avvenuto, visto che quest’ultimo era il precedente Presidente del Circolo al momento dell’invio degli stessi) circa la situazione della Sig.ra D’AMICO, è stato provato.
    Tale avvenimento, però, non è stato ancora completamente risolto in sede penale dal momento che anche il Garante per la Privacy, dopo la risposta fornita dal TOGO, ha denunciato il Circolo Sottufficiali per le false dichiarazioni rese, ai sensi dell’art. 371 bis c.p. ed attualmente pende procedimento penale in fase di Indagini Preliminari contro il Sig. TOGO Stefano, a seguito dello stralcio disposto dal PM dopo la richiesta di avocazione delle indagini presso la Procura Generale presso la Corte di Appello di Genova, come dimostra la produzione fatta all’udienza del 28 giugno 2007.
    L’evento rappresentato dal diniego dell’invio dei n. 65 certificati medici presso l’INAIL di Roma, intervenuto nel pieno di una disputa giudiziaria che ha visto contrapposti la Marina Militare e la Sig.ra D’AMICO, la prima accusata di comportamenti lesivi della dignità di donna e lavoratrice nei confronti della Sig.ra D’AMICO, è parso al Sig. CIFELLI, marito che ha subìto indirettamente gli effetti di tali condotte, un ulteriore tassello per denigrare e ledere la dignità della propria moglie.
    E’ parso cioè un preciso atto di prevaricazione da parte del TOGO negare l’evidenza della trasmissione di n. 65 certificati medici che nessun altro a parte il Circolo Sottufficiali, aveva potuto inviare a Roma.
    Tale condotta è sicuramente da inquadrare nel fatto ingiusto altrui di cui all’art. 599, 2° comma, che ha generato lo stato d’ira del CIFELLI a seguito del quale è stata inviata la comunicazione via fax per cui è processo.
    L’evento scatenante di questo stato d’ira è rappresentato dalla richiesta della quota associativa e dal chiassoso silenzio a seguito del primo fax ove si chiedevano chiarimenti da parte del CIFELLI in merito alla situazione della moglie.
    b) POSIZIONE DEL SIG. PIETRO CIMINO;
    Passando alla posizione della parte civile Pietro Antonio CIMINO, v’è da dire che costui era Questore del Circolo Sottufficiali, cioè era il responsabile della disciplina all’interno del Circolo.
    Dalla istruzione dibattimentale è emerso che il giorno 08.07.1999 la Sig.ra D’AMICO, rientrata da un lungo periodo di malattia, trovò chiusa la porta del proprio ufficio per ordini superiori (all’uopo si precisa che il procedimento penale pendente nanti il Tribunale Collegiale della Spezia contro Pasquale DI GAETA, per abuso d’ufficio e riguardante proprio questo episodio, ove la sig.ra D’AMICO era parte civile, si è chiuso in primo grado con la condanna dello stesso), e che la medesima era stata sostituita nelle sue funzioni di Segretaria Economo da persona avente qualifica inferiore e senza la notifica di un idoneo provvedimento dell’Autorità.
    A seguito di questo alterco verbale tra la D’AMICO ed il CIMINO, davanti al Sig. CIFELLI, il CIMINO ha redatto una relazione sui fatti avvenuti in data 8 luglio 1999 attribuendo alla D’AMICO condotte non rispondenti ai doveri di un dipendente e facendo così avviare un procedimento disciplinare a carico della stessa, conclusosi in prima istanza con la sanzione del rimprovero scritto.
    Tale relazione venne inviata al comando in Capo dell’Alto Tirreno, allo Stato Maggiore della Marina Militare e all’Ospedale Militare della Spezia, rendendo di pubblico dominio fatti lesivi dell’onore e della reputazione della Sig.ra D’AMICO.
    Successivamente, in sede di opposizione, il provvedimento venne invalidato.
    E’ indubbio che la Sig.ra D’AMICO venne umiliata la mattina dell’8 luglio 1999 davanti al marito ed ai colleghi, presenti ai fatti ed in seguito la relazione del CIMINO calpestò la dignità della donna con la diffusione via fax dello scritto mediante invio presso gli Uffici della Marina Militare.
    Inoltre, la sanzione disciplinare applicata a seguito della relazione è stata annullata.
    Il teste Tommaso SCARASCIA, all’epoca Vice Presidente del Circolo, riferisce circostanze importanti per la totale comprensione della vicenda.
    Riferisce di aver visto che il CIMINO e la D’AMICO litigavano animatamente l’8 luglio 1999 poiché la stessa non poteva rientrare nel suo ufficio in quanto il proprio nome non appariva più sulla porta dello stesso.
    Lo SCARASCIA dichiarava che nell’occasione neppure lui era stato informato dell’ordine di servizio che sostituiva la D’AMICO.
    Poi aggiunge una circostanza inquietante di cui il Giudice di Pace non fa parola, ma che in realtà è importante nella comprensione di tutto l’ambiente in cui è andato maturando il mobbing contro la D’AMICO: “Nei mesi di Novembre e Dicembre la D’AMICO non voleva registrare feste non fatte regolarmente. CIMINO, GALASSO ed altri parlavano male per questo della D’AMICO” (si veda deposizione teste SCARASCIA).
    Ciò dimostra l’esistenza di un ambiente ostile nei confronti della prima, un ambiente in cui sono maturate le condotte vessatorie ed arroganti che hanno dato vita al mobbing poi accertato con la sentenza del Giudice del Lavoro.
    Una ostilità nei confronti della Sig.ra D’AMICO di cui il Sig. CIFELLI era perfettamente a conoscenza, avendo lavorato anch’egli nel solito ambiente ed avendo seguito in prima persona tutte le vicissitudini della propria moglie.
    Anche questo stato cose relativo alla posizione dell CIMIINO costituisce senza dubbio fatto ingiusto altrui in grado di determinare uno stato d’ira del CIFELLI per l’applicazione della fattispecie di cui all’art. 599, 2° comma c.p..
    La mancanza di qualsiasi valutazione del giudice di primo grado, pur in presenza di certificazioni allegate agli atti, sullo stato psichico dell’odierno appellante comporta una superficialità nel ritenere sic e simpliciter la propria penale responsabilità, senza alcuna valutazione circa lo stato di ira determinato dai fatti ingiusti pienamente provati agli atti del processo.
    c) POSIZIONE DEL SIG. CIRO GALASSO;
    Infine, per quanto riguarda la posizione della parte civile Ciro GALASSO, già menzionata in parte nelle dichiarazioni testimoniali del teste Tommaso SCARASCIA, v’è da dire che dal dibattimento è altresì emerso che sempre in relazione alla vicenda della chiusura a chiave della porta dell’Economato e della sostituzione della D’AMICO con la Sig.ra Argentina VITALE, il GALASSO non provvide a notificare l’ordine di servizio con la consegna delle nuove chiavi, rendendosi parte di tutti quei motivi che hanno spinto il Sig. CIFELLI ad accumulare uno stato d’ira tale sfociato nell’invio del fax del 28 maggio 2004.
    Dunque, l’acrimonia e la maldicenza provate del Sig. GALASSO nei confronti della Sig.ra D’AMICO unitamente alla circostanza della mancata notifica dell’ordine di servizio di consegna delle nuove chiavi e tutto ciò che ne è seguito, in termini di discussione la mattina dell’8 luglio 1999 dietro la porta dell’Economato e della conseguente segnalazione del CIMINO per l’applicazione delle sanzione disciplinare, sono avvenimenti che hanno contribuito in maniera incisiva ad esaverbare gli animi, creando nel marito della Sig.ra D’AMICO, odierno appellante, un profondo stato d’ira.
    Anche per questo terzo episodio, quindi, è agevole ravvisare lo stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui, ai sensi dell’art. 599, 2° comma c.p., come per i due precedenti.
    d) GIURISPRUDENZA RIGUARDANTE L’ISTITUTO DELLA PROVOCAZIONE, NELL’ART. 599, 2° COMMA C.P..
    Quanto all’istituto della provocazione la Giurisprudenza della Suprema Corte ha sancìto che per ingiustizia del fatto altrui, questa deve intendersi in senso ampio sino a ricomprendervi non solo fatti antigiuridici, ma altresì fatti antisociali dal momento che “fatto ingiusto è quello intrinsecamente illegittimo, ossia contrario alle norme del vivere civile, in antitesi con i principi dell’ordinamento o del diritto naturale” (Cass. Pen. V Sez. 27.02.98, Costanzo, SS.UU., 1999, 881).
    Inoltre, “l’ingiustizia non deve essere valutata con criteri restrittivi, cioè limitatamente ad un fatto che abbia una intrinseca illeggitimità, bensì con criteri più ampi che comprendono anche fatti che la coscienza etica della collettività riprova in un certo momento storico”.
    Tant’è che il fatto ingiusto può ravvisarsi anche nell’esercizio di un diritto tutte le volte che è compiuto, come per qualsiasi altra attività, in modo scorretto, sleale, aggressivo.
    Ovvero, ancora, può determinare il fatto ingiusto “anche un fatto omissivo, quale il silenzio, ove si concreti nella frustrazione di un’aspettativa che la coscienza etica della collettività riconosce degna di considerazione, in quanto attiene al normale svolgimento dei rapporti sociali”.
    Quella di fatto ingiusto è nozione non univoca secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, potendosi prospettare diverse soluzioni con riferimento ai presupposti per la sua configurabilità, per esempio, nel caso di comportamenti sostanzialmente legittimi, ma viziati nella forma ovvero anche nel caso di comportamenti scriminati dalla presenza di cause di giustificazione, etc…
    Pertanto, nella nozione di fatto ingiusto, alla luce della univoca giurisprudenza della Cassazione può farsi ricomprendere senz’altro il mobbing patito dalla Sig.ra D’AMICO, nonché tutti i comportamenti tenuti dalle odierne parti civili e di cui si duole il Sig. CIFELLI nel fax 28.05.2004.
    Inoltre, il presupposto dell’ingiustizia non viene meno anche se l’offesa sia recata a terzi, purché sia giustificata dai rapporti personali fra essi e l’autore dell’offesa che si assume scriminata (Cass. Pen. V^ 18.03.02, Fanfani, DIR GIUS 2003, 5,104).
    Dunque, il presupposto di applicabilità dell’art. 599, 2° comma c.p. viene applicato anche quando l’ingiustizia della condotta altrui riguardi un familiare del soggetto e l’autore dell’offesa che si assume scriminata.
    Si potrebbe obiettare che il cennato articolo aggiunge che tale reazione deve avvenire subito dopo il fatto ingiusto, ma la più recente giurisprudenza della Cassazione ha sancito che “Proprio la locuzione prescelta dal legislatore, in sostituzione di quella prevista dal codificatore (“impeto d’ira o intenso dolore”), consente invece di ritenere che il legislatore del 1930 ha inteso che lo stato d’ira può ravvisarsi in quella condizione psichica complessa, prodotta da una violenta alterazione dell’emozione e dei fattori che l’abbiano scatenata e delle note caratteriali di ciascuno – per un apprezzabile lasso di tempo di tempo non si può intendere lo stato d’ira solamente quale sfogo momentaneo e simultaneo al fatto che l’ha causato.” (Cass. Sez. V° Pen. n. 8097/2007).
    A seguito di questi eventi, ricollegabili ai contrasti avuti dalla D’AMICO nell’ambiente di lavoro ed alle condotte di mobbing subite la stessa ha visto il proprio stato di salute peggiorare progressivamente mediante dei micro- infarti lacunari al cervello nonché l’insorgere della patologia di Disturbo Post-Traumatico da stress; il figlio della coppia, il Sig. Romolo CIFELLI ha interrotto gli studi; alla Sig.ra D’AMICO giunsero numerosi avvertimenti dei superiori di lasciar perdere la causa di mobbing contro la Marina Militare; il Dott. GUARIGLIA insigne neurologo ha riscontrato nel CIFELLI un peggioramento delle condizioni di salute, come risulta dai certificati allegati agli atti del processo, dovuto ad una situazione da stress per la grave situazione familiare che lo ha portato ad avere idee ossessive sulla condizione della propria moglie.
    e) PRESENZA AGLI ATTI DEL GIUDIZIO DI CERTIFICAZIONI MEDICHE ATTESTANTI UNO STATO PSICHICO DELL’IMPUTATO TALE DA FAR SORGERE DUBBI SULLA PROPRIA CAPACITA’ DI INTENDERE E DI VOLERE AL MOMENTO DEL FATTO.
    In particolare, in data 15.03.2004, cioè prima del fax datato 28 maggio 2004, il Dott. GUARIGLIA scrive: CIFELLI NUNZIO SOFFRE DI DISTURBI DELL’UMORE E DEL COMPORTAMENTO IN RELAZIONE AI FATTI CONTINGENTI. PRESENTA ALTERAZIONI EMOTIVE CON TENDENZA ALLA IRRITABILITA’ ED AL COMPORTAMENTO IMPULSIVO. L’IDEAZIONE E’ IMPRONTATA A DANNEGGIAMENTO DA PARTE DI TERZI NEI CONFRONTI DELLA FAMIGLIA E DELLA MOGLIE IN PARTICOLARE. RIFERISCE PROBLEMI DELLA MOGLIE DIPENDENTI DA RAPPORTI ALTERATI CON SUPERIORI, NELL’AMBIENTE DI LAVOTO. Esame neurologico: INSTABILITA’ IN ROMBERG, ROT VIVACI, ASSENTI SEGNI FOCALI, CALO DELLE FUNZIONI COGNITIVE (MEMORIA A BREVE TERMINE). Successivamente, in data 21.08.2004 il Dott. GUARIGLIA emette la seguente diagnosi: CRISI DEPRESSIVO ANSIOSA DI TIPO REATTIVO. RIFERISCE STATO DI ESASPERAZIONE PER LE VICENDE GIUDIZIARIE DELLA MOGLIE, LA QUALE SI TROVA IMPLICATA IN UNA CONDIZIONE DI “MOBBING” SUBITO SUL POSTO DI LAVORO. E’ EVIDENTE UN ATTEGGIAMENTO RIVENDICATIVO ED IDEAZIONE DI DANNO E ROVINA. Infine, sempre il Dott. GUARIGLIA in data 20.09.2004 certifica: PRESENTA DISTURBI DEL COMPORTAMENTO E DELLA IDEAZIONE DI TIPO PSICOTICO IDEE DI DANNO. TALE DISTURBO E’ STATO SLATENTIZZATO DALLA SITUAZIONE GIUDIZIARIA IN CUI LA MOGLIE SI TROVA IMPLICATA (SI TRATTA DI UN ACCERTAMENTO PER PRESUNTO MOBBING). LA MOGLIE RIFERISCE CHE IL CONIUGE NON HA PRATICATO LE TERAPIE PRESCRITTE ADDUCENDO COME MOTIVO LA NON ESISTENZA DELLA PATOLOGIA DIAGNOSTICATA. CONTINUA LA CONDIZIONE DI INSONNIA, ANSIA, DEPRESSIONE, DISTURBI DEL CARATTERE E DEL COMPORTAMENTO, ATTEGGIAMENTO RIVENDICATIVO.
    Il 30 settembre 2004 il Dott. Remo BASTAGLI, specialista in neurologia e psichiatria, dopo aver visitato l’odierno appellante, scrive la seguente relazione sullo stato psichico del Sig. CIFELLI, anch’essa allegata agli atti del procedimento: “Ho visitato il Sig. Nunzio CIFELLI – Egli presenta a partire dal 1999, in conseguenza di una clamorosa vicenda di lavoro e giudiziaria interessante la moglie e imperniata su conflittualità in ambiente lavorativo e mobbing, un progressivo sviluppo psicopatologico che, iniziato con uno stato depressivo reattivo, è passato in una conclamata depressione agitata, con successiva comparsa di elementi delibabili e infine francamente deliranti, a contenuto di rivendicazione, persecuzione, danneggiamento con mezzi legali, riferimento malevolo. Sono emerse ingravescenti pulsioni aggressive verbali e fattuali, sempre più difficili da controllare. L’esame psichico attuale evidenzia una grave depressione affettiva, con agitazione (anche in famiglia), insonnia ostinata, perdita degli interessi abituali, inappetenza, calo della spinta sessuale, difficoltà di attenzione – concentrazione aggressive verbali e fattuali insufficientemente controllate, idee dominanti a carattere delibabile e occasionalmente delirante, a tipo di rivendicazione, persecuzione, nocumento – danneggiamento con mezzi legali. Le capacità cognitive sono settorialmente deteriorate in modo grave. Il comportamento è congruo con la patologia in atto. CONCLUSIONI DIAGNOSTICHE 1°) il P. è affetto da almento tre anni da DEPRESSIONE MAGGIORE, CON SPUNTI DELIRANTI DI RIVENDICAZIONE, PERSECUZIONE, DANNEGGIAMENTO. NOCUMENTO CON MEZZI LEGALI; 2°) Tale malattia menoma a grado ELEVATO la sua capacità di intendere e di volere.”
    Tale documentazione allegata agli atti del giudizio non è stata completata , per decisione del Giudice di Pace su eccezione delle Parti Civili, dall’audizione dibattimentale dei due medici specialisti redattori degli atti, benchè gli stessi fossero stati regolarmente indicati come testimoni nel processo, comportando un’ambiguità sul piano processuale e probatorio molto evidente: da una parte i documenti dimostrano uno stato di sofferenza psichica del CIFELLI, di depressione grave con spunti deliranti ed ossessivi, e dall’altro il Giudice ha preferito non approfondire tali elementi, mediante idonea audizione degli specialisti e disponendo conseguentemente d’ufficio ex art. 508 c.p.p. opportuna perizia psichiatrica.
    E’ vero, la stessa non è stata chiesta dai difensori dell’imputato nel corso del giudizio di primo grado, forse per riluttanza del Sig. CIFELLI a sottoporsi a tale esame, o forse per decadenza dopo la fase delle richieste istruttorie.
    Sta di fatto che essa perizia, si imponeva ontologicamente nel momento in cui le suindicate produzioni sono state acquisite agli atti del processo per il noto principio di oralità ed immediatezza contenuto nel nuovo codice.
    Quindi, allo stato persiste il dubbio che l’imputato fosse stato pienamente capace di intedere e di volere al momento del fatto o che la patologia riscontrata nello stesso lo abbia portato inesorabilmente ad avere reazioni d’ira abnormi anche a distanza di tanti anni dal fatto.
    SI FA ESPLICITA RICHIESTA AL GIUDICE D’APPELLO, AI SENSI DELL’ART. 603 C.P.P., DI AMMETTERE UNA RINNOVAZIONE ISTRUTTORIA, DISPONENDO PERIZIA PSICHIATRICA SULL’IMPUTATO, AL FINE DI CHIARIRE SE LO STATO PSICHICO DELLO STESSO AL MOMENTO DEL FATTO FOSSE STATO TALE DA COMPORTARE UNA PARZIALE O TOTALE INCAPACITA’ DI INTENDERE O DI VOLERE.
    Inoltre, nella propria escussione testimoniale la Sig.ra D’AMICO ebbe a dichiarare che lei ed il marito avevano chiesto un mutuo per ristrutturare casa ed invece, a causa dei procedimenti di lavoro, molto impegnativi economicamente, la stessa aveva ceduto psicologicamente, poiché le erano saltati i nervi (i soldi chiesti alla banca per il mutuo erano serviti per pagare quasi completamente le spese di giustizia ed in più la stessa era stata licenziata perchè giudicata inidonea a nessun proficuo lavoro); il marito che si era occupato di tutto poiché la stessa era diventata una larva ed aveva seguito tutte le vicende personalmente fino allo sfaldarsi dell’unità familiare, reagiva con rabbia e frustrazione a questo stato di cose (vedasi testimonianza Sig.ra D’AMICO).
    Infatti, dopo il fax del maggio 2004 la Sig.ra D’AMICO, visto che con il suo comportamento il marito aveva “prestato il fianco ai suoi nemici”, dichiarò di aver chiesto – per tale motivo – la separazione che avvenne nel settembre 2004 (ulteriore ed indiscutibile danno per il Sig. CIFELLI).
    La Sig.ra D’AMICO nella sua sofferta testimonianza ha ricordato con angoscia i diversi incontri avuti con gli avvocati prima del giugno 2004 per la causa di lavoro, che aumentarono inesorabilmente la tensione all’interno della famiglia al ricordo dei fatti accaduti.
    Tutto questo stato di cose, dipendenti dalle vicende lavorative della Sig.ra D’AMICO quale Segretaria Economa del Circolo Sottufficiali, è stato sofferto dal Sig. CIFELLI in maniera violenta tale da sviluppare un profondo stato di rabbia che si manifesta ogni volta che lo stesso entra in contatto con l’Amministrazione della Marina Militare ove erano dipendenti il medesimo e la moglie.
    Non appare peregrino dunque parlare nel caso di specie di uno stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui, poiché l’elevato quantitativo delle informazioni assunte in tale processo ove sono stati protagonisti, tra gli altri, proprio le odierne parti civili, porta a ritenere che il CIFELLI avesse più di un motivo per provare rabbia verso la Marina Militare ed i propri rappresentati che avevano agito nelle diverse fasi della vicenda de qua.
    Dunque, la reazione d’ira dell’odierno appellante scatenata dall’invio della richiesta della quota associativa, acutizzatasi nel momento in cui, a fronte di una richiesta di chiarimenti circa la mancata tutela della propria moglie, e del conseguente stato di assoluto silenzio dell’Amministrazione, rappresenta causa più che sufficiente per ritenere l’applicazione dell’art. 599, 2° comma c.p..
    Anche perché per comprendere che i fatti di mobbing contro la lavoratrice sono fondati e gravi, basta leggere la sentenza del Tribunale della Spezia in funzione di Giudice del Lavoro.
    Tali soprusi, angherie, vessazioni e prevaricazioni hanno colpito nel pieno il tessuto connettivo della famiglia del CIFELLI determinandone la disgregazione materiale e morale.
    L’invio del fax del 28.05.2004 è stata la sola reazione che il CIFELLI in quel momento di rabbia è riuscito a realizzare.
    Una reazione dovuta e determinata da un profondo e comprensibile (e per certi versi giustificabile) stato d’ira per fatti realmente accaduti e documentati puntualmente nel processo!
    f) DIVERSA LETTURA DEL FAX DATATO 28 MAGGIO 2004;
    Inoltre, v’è da dire che il Giudice di Pace non ha voluto prendere in considerazione la lettura fornita dalla difesa del CIFELLI tendente a dimostrare che il fax datato 28 maggio 2004, invero, non va letto in un’ottica unitaria, ma diviso per punti.
    Nulla quaestio sulla circostanza che nell’oggetto del fax sono menzionate undici persone, tra le quali le odierne parti civili.
    Nulla quaestio sul fatto che si dà atto da parte del CIFELLI che tali individui siano stati “TUTTI DENUNCIATI PENALMENTE affinché non si abbiano mai più a ripetere simili nefandezze e non possiate dire: “io non sapevo”.
    Difatti, tale circostanza corrisponde al vero poiché i soggetti sopra indicati erano stati denunciati: in seguito una buona parte dei procedimenti sono stati archiviati per varie ragioni (insussistenza del fatto, inesistenza del dolo, prescrizione del reato etc…).
    Un procedimento, quello contro DI GAETA Pasquale si è concluso con la condanna dell’imputato per abuso d’ufficio.
    Proseguendo nell’articolazione del fax il CIFELLI passa a criticare aspramente le condotte dei singoli: in primo luogo del CIMINO accusato di aver detto menzogne calunniose inviate al Ministero contro la propria moglie in qualità di Questore all’epoca dei fatti.
    Tale episodio è da ricollegarsi con quello esposto precedentemente, conclusosi con l’applicazione della sanzione disciplinare del rimprovero scritto alla D’AMICO e poi con l’annullamento della stessa sanzione in fase di opposizione.
    In secondo luogo, l’odierno appellante, rivolge critiche anche al TOGO per l’episodio della negata trasmissione dei n. 65 certificati medici all’INAIL di Roma; per tale circostanza pende procedimento penale in fase di Indagini Preliminari a seguito di un esposto presentato dal Garante per la Protezione dei Dati Personali contro il Circolo Sottufficiali della Spezia.
    Dopo tali specifici riferimenti il CIFELLI lamenta che ancora una volta non è stata fornita una risposta avanzata nel fax precedente in data 25 marzo 2004 alla propria legittima domanda, in quanto l’Amministrazione ha preferito ancora una volta “mettere la testa sotto la sabbia”.
    Infine, il fax termina con l’ultima parte che appare staccata da quella iniziale poiché rivolta ad un numero indeterminato di persone.
    In tale parte il CIFELLI, nel chiedere l’intervento del CSM Marina, Ammiraglio di Squadra Sergio BIRAGHI, sollecita il regolamento di disciplina “in ossequio allo stato giuridico di tutti i militari coinvolti a vario titolo nel MOBBING/BOSSING – STRATEGICO/ ISTITUZIONALE contro la persona di Mirella D’AMICO, economa del suddetto circolo e socia dello stesso, dimostrando nei fatti di averla perseguitata e maltrattata con abuso e viltà, di essere cattivi militari e pessimi cittadini quando calunniosi e spergiuri quando non diffamanti, per avere dimostrato, sempre nei fatti, di essere simili alle bestie eseguendo una infame azione per accontentare gli abusi capricciosi di un delinquente Ammiraglio.”
    Da quanto scritto, l’unico che avrebbe dovuto dolersi di questa ultima parte della comunicazione via fax era l’Ammiraglio Manlio GALLICCIA pesantemente tirato in ballo, ma non l’ha fatto, forse proprio per il fair play che contraddistingue gli alti ufficiali e per motivi di opportunità, visto che la sentenza del Giudice del Lavoro aveva già attirato troppe attenzioni sugli ambienti della Marina, ed un processo penale anche se a carico del Sig. CIFELLI, avrebbe fatto altra pubblicità negativa, perché in fondo, la Sig.ra D’AMICO era stata realmente vittima di abusi nell’ambiente lavorativo.
    In buona sostanza, in tale inciso del fax per cui è processo l’odierno appellante considera tutti i miltari coinvolti a vario titolo alla vicenda del MOBBING/BOSSING – STRATEGICO/ISTITUZIONALE contro la propria moglie cattivi militari e pessimi cittadini e li paragona alle bestie seguendo la definizione dell’insigne Magistrato di Cassazione – Consigliere Sez. Lav. Università di Pisa, il Dr. Fausto NISTICO’.
    Quest’ultimo, a proposito del mobbing, come definizione della sociologia del lavoro, ha scritto: “Homo homini lupus, Mobile vulgus, l’orda minacciosa delle plebe; in inglese to mob, l’assalto dell’orda, l’accerchiamento, la pressione, non a caso una facccenda di animali che in gruppo ne circondano uno (quasi sempre il più forte, il concorrente pericoloso), per allontanarlo, per isolarlo, per costringerlo alla fuga. Il mobbing è la condizione di stress intenzionalmente provocata dal leader o dai suoi pretoriani, ovunque vi sia una gerarchia, naturale od imposta dal più prepotente”.
    Chi può non essere favorevole con la definizione che ha dato il Prof. NISTICO’ del mobbing?
    Chi può non considerare coloro che si macchiano di una condotta così spregevole simili alle bestie, per creare una condizione di isolamento e stress sul posto di lavoro nei confronti di un altro lavoratore?
    E parlare in generale di coloro che hanno commesso il mobbing contro la propria moglie a vario titolo in questi termini, senza peraltro fare nomi o riferimenti precisi, può essere considerata una offesa all’onore ed alla reputazione delle odierne parti civili?
    Questa difesa ha affermato che se si sono sentiti colpiti, coinvolti, chiamati in causa è perché evidentemente avevano una qualche responsabilità nella vicenda, poiché dall’ultima parte del fax non è dato intendere a chi il CIFELLI si riferisse: “TUTTI I MILITARI COINVOLTI A VARIO TITOLO NEL MOBBING/BOSSING-STRATEGICO/ISTITUZIONALE contro la persona di Mirella D’AMICO…” nient’altro!
    Questa difesa ha sostenuto, vanamente, inoltre, che il Sig. Ciro GALASSO, oltre ad essere citato nell’oggetto del fax, non viene più citato in tutto il contenuto dello stesso e che, quindi, di alcuna offesa possa eventualmente lamentarsi.
    Il Giudice di Pace ha condannato ugualmente il Sig. CIFELLI a risarcire il danno nei confronti del Sig. Ciro GALASSO, quantificando la provvisionale in € 5.000,00 oltre le spese di costituzione di parte civile, pur non essendo mai stato menzionato nel testo della comunicazione via fax il Sig. GALASSO, a parte che nell’oggetto.
    Invero, si contestano in toto i motivi della sentenza che hanno portato il Giudice di Pace a ritenere colpevole del reato ascritto il Sig. CIFELLI.
    In realtà, più che di un sereno esame di tutti gli elementi emersi in primo grado, la sentenza del Giudice di prime cure appare un atto di accusa nei confronti del CIFELLI, poiché vengono presi solo gli elementi favorevoli alla tesi dell’Accusa e delle Parti Civili ed invece vengono sistematicamente ignorati tutti quelli a favore della tesi della difesa dell’imputato.
    Indicativa è la parte della motivazione in cui, a contrasto con quanto argomentato dallo scrivente difensore in discussione, il Giudicante con un accenno di polemica ha scritto: “il difensore ha motivato tale richiesta (che non vi sarebbe cioè collegamento tra le odierne parti civili e la seconda parte del fax n.d.r.) sostendendo che le espressioni più offensive riportate proprio in tale parte della lettera, non sono da collegare ai soggetti elencati nell’oggetto, ma sono semplicemente frasi che riportano una definizione di mobbing, pronunciate da un magistrato militare, prof. Nisticò, che avrebbe paragonato coloro che si macchiano di tale comportamento alle bestie; sempre in base a tale argomentazione il capoverso in discussione dovrebbe essere letto nel senso che coloro che si comportano in tal modo (ovvero tengono comportamenti che si traducono in mobbing nei confronti di un collaboratore) sono simili alle bestie; pertanto senza un preciso riferimento alle persone indicate nell’oggetto. Tanto che lo stesso difensore, partendo da tale osservazione, è giunto ad affermare che se qualcuno ha letto quelle espressioni come riferite alla propria persona sta a significare che…ha la coda di paglia. A tal proposito questo Giudice osserva che, quanto meno a livello formale, quando si riporta una definizione dettata da terza persona, è buona norma virgolettare la stessa, e quanto, meno, farla seguire dal nominativo dell’autore, cosa che, nella circostanza non è stata effettuata. Da quanto sopra deriva che se, in effetti, le espressioni riportate nell’ultimo capoverso, sono opera del citato professore, il CIFELLI le ha fatte proprie, inserendole nella lettera dallo stesso predisposta. Non possono esserci dubbi a parere di questo Giudice, circa il riferimento di tali espressioni ai soggetti elencati in oggetto e ciò per le argomentazioni già riportate che evidenziano, nell’impostazione di tutta la lettera, il costante collegamento delle varie espressioni a tutti i soggetti oggetto di specifica denuncia ed elencati inizialmente: quanto sopra, ovviamente, a prescindere dai riferimenti specifici, come nel caso del TOGO e del CIMINO.”(vedasi motivazione sentenza impugnata).
    Tale argomentazione inserita in parte motiva denota un pregiudizio del Giudice di Pace nell’affrontare serenamente gli elementi emersi dal dibattimento, poiché il percorso logico-giuridico è intriso di preconcetti e conclusioni apodittiche, che ne minano fortemente il sillogismo.
    In effetti, per ragioni difensive questo difensore con forza ha sostenuto nella propria arringa finale la non riferibilità oggettiva dell’ultima parte del fax alle odierne parti civili, dal momento che si parla genericamente di tutti i militari coinvolti a vario titolo nel mobbing (dunque sia quelli che risultarenno colpevoli dalle indagini penali, sia quelli che ne rimarranno fuori poiché reponsabili solo civilisticamente), ma nessun accenno viene fatto ai denuncianti.
    L’espressione usata dallo scrivente avvocato, che se le odierne parti civili se ne sono lamentate vuol dire che hanno “la coda di paglia” appare libera espressione dell’esercizio del diritto di difesa e di puntuale svolgimento del mandato professionale.
    Conseguentemente, questo difensore ripeterà se necessario tale similitudine fino alla Cassazione senza timori ed esitazioni.
    Inoltre, affermare che il CIFELLI avrebbe dovuto virgolettare il paragone di coloro che si macchiano di condotte vessatorie alle bestie è indice di una concezione illiberale della libertà di opinione e di pensiero nel quale il cittadino schiacciato dal potere dello Stato, deve riferire le idee degli altri, attribuendole agli stessi, non avendo la possibilità di fare propri concetti di uso comune come il significato di mobbing.
    Il CIFELLI avrebbe dovuto dire che tutti i militari coinvolti nel mobbing della moglie sono “simili alle bestie” come dice il Prof. NISTICO’…ed invece per sfogare la propria rabbia repressa da troppo tempo ha preferito dirlo lui in prima persona!
    Tutto ciò invero appare esercizio di un diritto di critica aspra a volte violenta da parte di un cittadino che è stato leso nei suoi diritti ed interessi primari: matrimonio, famiglia, lavoro, dignità umana etc….
    Una persona che è stata costretta a subire ciò che ha patito il Sig. CIFELLI a livello personale e familiare, veramente si pensa che avrebbe anche dovuto arginare il proprio stato d’ira contro coloro che sarebbero stato individuati come i responsabili del mobbing?
    Questa difesa crede che le affermazioni generiche contenute nella seconda parte del fax costituiscano espressione del diritto di critica lecito, anzi costituzionalmente garantito, e non offendano l’onore e la reputazione di chicchessia perché generiche e generalizzate.
    Come dire che i terroristi appartenenti ad Al Quaeda sono tutti delle bestie sanguinarie!
    Se qualche accenno a condotte diffamatorie si fosse realizzato nella prima parte del fax ove si parla delle singole parti civili, agli atti del giudizio è emerso materiale più che sufficiente a ritenere che il Sig. CIFELLI abbia reagito ad uno stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui ai sensi dell’art. 599, 2° comma c.p., come già ampiamente trattato in precedenza.
    Illogica e contraddittoria appare, infine, anche la parte della sentenza che ha determinato una pesante condanna al risarcimento del danno in capo al sig. CIFELLI nei confronti delle odierne parti civili costituite, dal momento che i maggiori danneggiati nella vicenda complessiva, come ha dimostrato indubbiamente il dibattimento, sono stati proprio il Sig. CIFELLI e la Sig.ra D’AMICO.
    Al danno quindi si aggiunge la beffa!
    La giurisprudenza della Suprema Corte, in un caso analogo, ha statuito circa l’evidente l’illogicità della condanna al risarcimento del danno dell’imputato in favore di coloro i quali avevano dato causa alla condotta ingiusta, provocando lo stato d’ira sfociato nell’offesa all’onore ed al decoro dei degli stessi (cfr. Cass. Sez. V° Pen. n. 8097/2007).
    Per quanto sopra, chiedo che il Tribunale della Spezia, Sezione Monocratica, in funzione di Giudice di Appello, in totale riforma dell’impugnata sentenza, Voglia mandare assolto l’imputato per il delitto di cui al capo d’imputazione, per il verificarsi della causa di non punibilità di cui all’art. 599, 2° c.p. ed in subordine, per il manifestarsi di un profondo stato d’ira che ha determinato un vizio parziale o totale di mente, da accertarsi in corso di giudizio.
    Con profondo ossequio.
    La Spezia, 13.09.2007

    Avv. Luigi PACE

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