La sentenza “shock” sullo “stupro”

Corte di cassazione
Sezione III penale
Sentenza 17 febbraio 2006, n. 6329

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 25 novembre 2003 la Corte d’appello di Cagliari decidendo sulla impugnazione proposta da T.M. avverso la sentenza in data 30 novembre 2001 del tribunale della stessa citt� – che lo aveva condannato alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione per il delitto di violenza sessuale ed a quella di mesi due di reclusione per i reati di percosse e minacce – dichiarava di non doversi procedere per intervenuta remissione della querela in ordine al reato di percosse e rideterminava la pena per i reati sub b) e c) nella misura di gg. 15 di reclusione, confermando nel resto con condanna dell’appellante anche alle spese di costituzione e rappresentanza della costituita parte civile.

Con il primo motivo di appello l’imputato aveva negato il pregresso rapporto di convivenza con la ragazza, S.V., vittima della violenza.

La Corte di merito replicava che le risultanze testimoniali dimostravano il contrario ed altrettanto risultava in definitiva dalle stesse dichiarazioni dell’imputato che aveva parlato di una volont� calunniosa della parte lesa originata dai suoi rimproveri per lo scarso impegno scolastico.

Con altro motivo erano state evidenziate le inesattezze in cui era caduta la ragazza. La Corte osservava che erano inesattezze di carattere marginale e che doveva escludersi il dolo di calunnia nel suo racconto anche perch� non aveva avuto difficolt� a riferire dei suoi incontri precedenti con uomini giovani e meno giovani.

Con un’ulteriore motivo aveva sottolineato che la parte lesa aveva falsamente negato di avere parlato dei suoi rapporti con l’imputato ed altres� che la denuncia era chiaramente finalizzata a liberarsi dello stesso.

La replica era che i testimoni avevano confermato il racconto della parte lesa e che per sbarazzarsi del T. sarebbe stato sufficiente denunciare i maltrattamenti ai quali sottoponeva la famiglia.

La gravit� del fatto escludeva infine ad avviso della Corte che il fatto stesso potesse configurarsi come fatto di minore gravit�.

L’imputato propone personalmente ricorso per cassazione denunziando con un unico motivo mancanza ed illogicit� manifesta della motivazione laddove la sentenza impugnata ha negato la minore gravit� di cui all’art. 609-quater, comma 3. Rappresenta infatti che si � trattato di un unico rapporto, pacificamente acconsentito dalla ragazza che si era rifiutata ad un rapporto completo ma aveva optato senza difficolt� per un coito orale e che infine fin dall’et� di 13 anni la stessa aveva avuto rapporti con giovani ed adulti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’unico motivo di ricorso merita di essere accolto.

La diminuente della minore gravit� del fatto di cui all’art. 609-quater, comma 3, c.p. � stata negata dalla Corte territoriale con riferimento alle “modalit� innaturali del rapporto”, ritenute tali da compromettere “l’armonioso sviluppo della sfera sessuale della vittima”.

L’affermazione si pone in contrasto con quanto poco prima rilevato dalla stessa Corte allorch� ha proceduto alla ricostruzione dell’unico episodio – quello riprodotto nel capo di imputazione – di abuso sessuale posto in essere dall’imputato ai danni della minore: si era trattato di un rapporto pienamente assentito dalla stessa che ne aveva scelto le modalit�. L’imputato infatti intendeva avere un rapporto completo ma la ragazza, consapevole che l’uomo aveva avuto problemi di tossicodipendenza, aveva optato per un, a suo avviso, meno rischioso rapporto orale.

Ora � bens� vero che ci� non elimina la riprovevolezza della condotta dell’imputato che in realt� si � avvalso dello stato di soggezione in cui la giovane vittima si trovava nei suoi confronti per essere inserita nello stesso nucleo familiare da lui costituito con la di lei madre convivente. Ma tale relazione interpersonale fa parte dell’elemento oggettivo della fattispecie delittuosa tipica di cui si tratta (punita con la reclusione da 5 a 10 anni di reclusione) senza la quale quest’ultima non si sarebbe integrata in quanto pacificamente all’epoca del fatto la ragazza aveva compiuto 14 anni e come si � visto la stessa aveva prestato il proprio consenso al rapporto sessuale.

In questo contesto non sembra possa convenirsi con l’impugnata sentenza laddove afferma la gravit� dell’episodio deducendola dalle modalit� innaturali del rapporto, che in realt� furono scelte con avvedutezza della minore in quanto a suo dire idonee ad evitare i rischi che un diverso rapporto poteva comportare per la sua salute a causa della pregressa condizione di tossicodipendente dell’imputato.

Ancora meno condivisibile � l’altra affermazione della stessa sentenza, relativa alle negative conseguenze indotte da questo rapporto sullo sviluppo sessuale della minore.

L’affermazione � infatti del tutto apodittica in quanto trascura di considerare quanto nella stessa sentenza poco prima si � rilevato, e cio� che la ragazza gi� a partire dall’et� di 13 anni aveva avuto numerosi rapporti sessuali con uomini di ogni et� di guisa che � lecito ritenere che gi� al momento dell’incontro con l’imputato la sua personalit� dal punto di vista sessuale fosse molto pi� sviluppata di quanto ci si pu� normalmente aspettare da una ragazza
della sua et�.

Alla stregua delle considerazioni che precedono e tenendone il debito conto, la Corte territoriale ala quale gli atti devono essere restituiti dovr� valutare se il diniego della attenuante in parola possa essere deciso con il supporto di una motivazione diversa da quella test� censurata.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego della attenuante di cui all’art. 609-quater, comma 3, c.p. e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Cagliari.

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